Statuto Associazione Ex Allievi Collegio Pio X

ART. 1 Con sede nel Collegio Pio X è costituita una associazione fra ex allievi usciti dal predetto istituto dopo la frequenza di almeno un anno scolastico.

ART. 2 L’Associazione è denominata “Associazione Ex-allievi Mons. Favero Fabris del Collegio Pio X”.

ART. 3 Scopo dell’Associazione è:
a) mantenere vivo il sentimento di affetto e di riconoscenza verso gli educatori che nel Collegio Pio X dedicarono le proprie energie alla formazione spirituale e culturale;
b) conservare ed accrescere fra gli ex-allievi vincoli cordiali di amicizia e fratellanza, favorendo anche il reciproco aiuto morale e materiale;
c) collaborare al progetto didattico e formativo del Pio X mediante contributi di esperienze, competenze e collaborazioni con attività di divulgazione e promozione ed ogni altra iniziativa utile all’opera educativa del Collegio;
d) mantenere e favorire la diffusione dello spirito cristiano nella famiglia e nella Società.

ART. 4 Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ART. 5 L’Assemblea Generale degli Associati viene convocata almeno una volta all’anno ed ogni tre anni avrà il compito di eleggere il Consiglio Direttivo.

ART. 6 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da 15 membri rieleggibili così ripartiti al momento dell’elezione:
a) 5 fra gli ex-allievi usciti dal Collegio negli ultimi 15 anni;
b) 5 fra quanti sono usciti tra i 16 e i 30 anni;
c) 5 ex-allievi usciti da oltre 30 anni. Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel suo ambito il Presidente e due Vice-Presidenti appartenenti alle due fasce non rappresentate dal Presidente;
b) nomina al suo interno un Segretario ed un Cassiere anche esterno purchè membro dell’Associazione;
c) persegue gli scopi dell’Associazione, avvalendosi anche di collaboratori esterni;
d) indice l’Assemblea Generale degli Associati.

ART. 7 Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni occasione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

ART. 8 Il Rettore del Collegio Pio X ha compiti di assistenza; partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo. ART. 9 L’associazione ha un proprio organo divulgativo che pubblica una volta l’anno.